ASSOCIAZIONE   LAICI   VERNIANI

LAICI CHE VIVONO IL CARISMA  DI MADRE ANTONIA MARIA VERNA, FONDATRICE DELL'ISTITUTO

DELLE SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI IVREA

 

E' stata costituita l'Associazione VERNA FRATERNITAS ONLUS

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

n. 3 Suore della congregazione delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea

n. 2 Missionarie di Carità

n. 2 Laici verniani

 

L'associazione appena costituita intende perseguire quanto descritto nella Bozza di Statuto sotto riportato .

 

 

BOZZA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

 

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata  Verna Fraternitas Onlus (di seguito anche “Associazione”) ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e delle norme generali dell’ordinamento giuridico.

Oltre che nella denominazione, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo dell’Associazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

FINALITA’

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Nel solco della tradizione cattolica e alla luce della dottrina sociale e dei principi della Chiesa, nel rispetto dello spirito con il quale questi sono stati vissuti dalla Serva di Dio Antonia Maria Verna, ispiratrice dei soci fondatori, essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale intendendo sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona. Essa svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza.

L’Associazione rivolge la propria azione nei confronti delle persone svantaggiate per ragioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento ai minori d’età.

L’Associazione  intende sostenere, promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa che, nell’ambito dell’attività missionaria della Congregazione delle Suore di Carità dell’immacolata Concezione d’Ivrea, sia finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose e sesso.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, nel contesto delle realtà missionarie della Congregazione delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea , a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a. promuovere e realizzare progetti di adozione a distanza;

b. elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;

c. organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;

d. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario;

e. ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani nel loro itinerario educativo e formativo – professionale;

f. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;

g. organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti, dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

Articolo 3

ATTIVITA’ STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, ed in via esemplificativa:

- promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi ai propri;

- promuovere, sostenere e favorire iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio assistenziali, igienico - sanitarie di persone bisognose e sofferenti;

- collaborare con enti pubblici o privati al fine della realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati e collaborare con organismi ed enti nazionali ed internazionali di ispirazione cattolica;

- promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

SEDE

L’Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all’estero, ha sede in Roma.

L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto. Parimenti non comporta modifica statutaria il trasferimento della sede legale in Roma.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell’atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere accresciuto:

a. dai beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, all’Associazione;

b. dagli apporti degli associati, da eredità, legati, donazioni, contributi di enti pubblici, organismi internazionali ed altre persone fisiche e giuridiche con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo;

f. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

g. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 6

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Sono soci della Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, riconosciute e non, che condividendo e accettando le finalità che l’Associazione persegue, abbiano fatto domanda di adesione e questa sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

1) - Soci fondatori;

2) - Soci ordinari.

      I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono quelli che chiedono di far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione e che intendano, per competenza ed attività, contribuire al perseguimento dei fini dell'Associazione.

La domanda di adesione deve essere corredata di adeguata presentazione dell’aspirante Socio da parte di almeno un Socio dell’Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

In questo caso l’aspirante Socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di:

a. essere informati sulle principali attività e iniziative dell’Associazione;

b. partecipare con diritto di voto alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l’approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;

c. essere eletti alle cariche sociali;

d. recedere dall’appartenenza all’Associazione. E ciò fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell’anno in corso saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I Soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione, scioglimento ed estinzione degli Enti partecipanti.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

Perdono la qualità di Socio per esclusione:

- coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;

- coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di eventuali regolamenti interni.

La perdita di qualità di Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all’Assemblea,  salva la facoltà per l'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 24 c.c. secondo comma.

I Soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore dei Conti;

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il Revisore dei Conti.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente un eventuale gettone di presenza per ogni riunione, la cui previsione ed il cui ammontare sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Articolo 10

ASSEMBLEA

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci.

E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:

a. discutere ed approvare il bilancio consuntivo;

b. individuare gli indirizzi e le direttive generali dell’attività sociale;

c. definire il programma generale annuale di attività;

d. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone previamente il numero, e, nell’ambito di questi, nominare il Presidente ed il Vice Presidente;

e. nominare il Revisore dei Conti;

f. discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell’Associazione;

g. decidere sui ricorsi di cui ai precedenti articoli 6 ed 8;

h. decidere nel merito di eventuali acquisti e dismissioni di beni immobili;

i. discutere e decidere su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all’Assemblea.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

1) sulle modifiche dello Statuto;

2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sotto l'esatta osservanza dell'art. 10 lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 11

CONVOCAZIONE E QUORUM DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L‘Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all’anno, entro il 30 (trenta) giugno.

L’Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio di Amministrazione e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

L’Assemblea è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l’avvenuta ricezione - telegramma o fax o e-mail - indirizzata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l’adunanza.

In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all’articolo 11.3 almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

L‘avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, la sede della convocazione nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Ciascun Socio, in caso di impossibilità ad intervenire all’adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio. A ciascun partecipante non può essere conferita più di una delega.

In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci, siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, qualora vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo, sia presente, ove nominato, il Revisore dei Conti. In tal caso le deliberazioni sono validamente assunte qualora nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

L’Assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

      L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti, salvo per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Nelle adunanze dell’Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell’Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, nominati dall’Assemblea. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza i suoi membri restano in carica, con poteri di gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi membri ai sensi del primo comma che precede.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell’atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può, nell’ambito dei propri membri, nominare un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b. cura l’esecuzione delle decisioni deliberate dall’Assemblea;

c. predispone e sottopone all’Assemblea il programma annuale di attività;

d. predispone e presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione il bilancio dell’esercizio;

e. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

f. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci

g. ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

h. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell’articolo 8.

I poteri del Consiglio possono essere delegati dall’Organo stesso, per il compimento di singoli atti e/o per categorie di atti, ai singoli membri; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza dell’Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

E’ facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l’attività dell’Associazione o singoli settori della stessa.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più dei suoi membri, l’Assemblea dei Soci provvederà alla loro sostituzione; i membri nominati in sostituzione nel corso di un mandato decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante il mandato, venga a mancare la maggioranza dei membri, decade l’intero Consiglio ed il Presidente provvede a convocare entro 15 (quindici) giorni l’Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 13

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno, l’ora della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 14

PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci e cessa dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell’Associazione;

- convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione e, per entrambi, ne formula l’ordine del giorno;

- propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie, nonché eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

- cura l’osservanza delle norme contenute nel presente statuto e vigila sull’andamento organizzativo e amministrativo dell’Associazione;

- cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all’uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento temporanei, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che viene nominato dall’Assemblea dei Soci; la firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

Articolo 15

REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario, nomina un Revisore dei Conti ed un supplente

Il Revisore deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Il Revisore svolge funzioni di controllo sull’attività amministrativa e contabile dell’Associazione, esamina il bilancio consuntivo e formula, in un’apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine allo stesso.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo; può, altresì, essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio e dell’Assemblea ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Articolo 16

BILANCIO ED UTILI

L’esercizio sociale decorre dal 1^ gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 2 ed a quelle direttamente connesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 17

SCIOGLIMENTO

L’ Associazione si estingue in tutti i casi previsti dalla legge con delibera assunta dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei tre quarti dei membri.

In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dell’Ente individuato dall’Assemblea dei Soci, tra le Onlus per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

NORMA DI CHIUSURA

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.